La certificazione delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato ("certificato 335 c.p.p") consente di conoscere le iscrizioni a carico di una persona per fatti di rilevanza penale, in sostanza le indagini che sono in corso a seguito di denunce, querele ecc. È possibile effettuare la ricerca dei procedimenti a carico di una persona (l’indagato) ma anche dei procedimenti laddove una determinata persona riveste il ruolo di persona offesa (la vittima del reato) e/o dal difensore munito di delega/procura con firma autenticata.
Casellario Giudiziale
Responsabile: D.ssa Mara SARTORE
Orario: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9:00 alle 12:30 su prenotazione appuntamento - Giovedì pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30 accesso libero (max 15 persone - ULTIMO ACCESSO ORE 16:00)
Telefono: 0183-277416
Email: casellario.procura.imperia@giustizia.it
Pec: casellario.procura.imperia@giustiziacert.it
Ubicazione Ufficio
Sede: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia
Piano: 2° (Secondo)
Stanza: 259
Termini per il rilascio
Il certificato è rilasciato dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione da parte del P.M. titolare delle indagini.
E' possibile prenotare un appuntamento telematicamente al seguente link: PRENOTA UN APPUNTAMENTO.
Domanda in carta libera;
Documento di identità non scaduto.
Se l’istanza è presentata dal difensore occorre che quest’ultimo compili il modulo e vi alleghi la nomina in originale ricevuta dal proprio assistito, con firma autenticata dal difensore stesso, unitamente ad una fotocopia del documento di identità dell’interessato e del tesserino dell’avvocato. Eventualmente si può allegare anche una delega ad un collaboratore dello studio legale.
Si precisa altresì che occorre presentare una singola istanza per ogni certificato richiesto. Per esempio, se per lo stesso soggetto si richiedono sia il certificato come indagato sia quello come parte offesa, è necessario inviare due distinte richieste.
Le richieste incomplete non verranno prese in considerazione.
Si ricorda che la richiesta dello stato del procedimento può essere avanzata solo per conto della parte offesa e non per conto dell’indagato.
Non sono dovuti bolli né diritti