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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia

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Apostille e legalizzazioni

cos' è

La Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 (https://www.hcch.net/en/instruments/specialised-sections/apostille) ha stabilito una procedura semplificata per la legalizzazione degli atti pubblici in Paesi diversi da quelli in cui gli atti sono stati emanati. Gli atti pubblici che devono essere presentati in un Paese straniero firmatario della predetta Convenzione, vengono autenticati, tramite l’apposizione di una particolare attestazione, detta apostille, che, in base all’art. 3 della Convenzione, attesta la veridicità della firma, la qualità in cui il firmatario dell’atto ha agito o, se il caso lo richiede, l’identificazione del contrassegno o del timbro da cui tale atto è segnato.

Per gli atti redatti dai notai e dai funzionari degli Uffici Giudiziari sono competenti le Procure della Repubblica nel cui circondario ha sede il pubblico ufficiale che ha redatto l'atto. L’ufficio di riferimento è l’Ufficio Locale del Casellario Giudiziale

Per tutti gli atti non sottoscritti da notaio o da funzionari del Ministero della Giustizia occorre rivolgersi alla Prefettura competente.

UFFICIO INCARICATO

Ufficio del Casellario

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

L’apostilla può essere richiesta direttamente dall'interessato che deposita l’atto originale da legalizzare direttamente allo sportello. La richiesta può essere depositata anche da persona da lui delegata quest’ultimo dovrà comunque firmare personalmente l'istanza e l'atto di delega come previsto dai modelli predisposti ed allegare le fotocopie del documento di riconoscimento sia del delegante sia del delegato. Occorre depositare l’atto originale da legalizzare.

Il servizio non prevede costi aggiuntivi.

E' possibile prenotare un appuntamento telematicamente al seguente link: PRENOTA UN APPUNTAMENTO.

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