Il Certificato delle sanzioni amministrative è intestato ad un ente e sono riportate le iscrizioni esistenti nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, ad eccezione di quelle relative ai provvedimenti di applicazione della sanzione su richiesta ed ai provvedimenti di applicazione della sanzione pecuniaria all'esito del procedimento per decreto, come previsto dall'art. 31 D.P.R. 313/2002 - Testo Unico sul Casellario.
Si ricorda che i certificati del casellario giudiziale hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio.
Ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 i fatti e le qualità personali oggetto del certificato delle sanzioni amministrative possono essere autocertificati dall'interessato in sostituzione del certificato emesso dall'ufficio Locale del Casellario Giudiziale.
Casellario Giudiziale
Responsabile: D.ssa Mara SARTORE
Orario: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9:00 alle 12:30 su prenotazione appuntamento - Giovedì pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30 accesso libero (max 15 persone - ULTIMO ACCESSO ORE 16:00)
Telefono: 0183-277416
Email: casellario.procura.imperia@giustizia.it
Pec: casellario.procura.imperia@giustiziacert.it
Ubicazione Ufficio
Sede: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia
Piano: 2° (Secondo)
Stanza: 259
Termini per il rilascio
Certificato urgente: Rilascio nello stesso giorno della richiesta previo appuntamento.
Certificato non urgente: Rilascio a partire tre giorni lavorativi successivi rispetto alla richiesta.
I certificati e le visure vengono rilasciati esclusivamente allo sportello previo appuntamento. Gli appuntamenti possono essere fissati telematicamente al seguente link: PRENOTA UN APPUNTAMENTO.
Il certificato si richiede compilando una domanda in carta libera, indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale - Ufficio Locale del Casellario Giudiziale.
Per i certificati delle sanzioni amministrative occorre allegare:
oppure
La richiesta può essere consegnata da persona delegata dall'interessato; quest’ultimo dovrà comunque firmare personalmente l'istanza e l'atto di delega come previsto dai modelli predisposti ed allegare le fotocopie del documento di riconoscimento sia del delegante sia del delegato.
Se la richiesta viene inoltrata per posta occorrono, oltre alle marche da bollo:
I cittadini non appartenenti all’Unione Europea devono esibire il permesso di soggiorno non scaduto, con copia delle ricevute, qualora ne sia stato richiesto il rinnovo.
L’ufficio è esentato da ogni responsabilità per le false dichiarazioni rese dagli interessati o da terzi (art. 73 D.P.R. 445/2000).