Chiunque può richiedere di conoscere, senza motivare la richiesta, tutte le iscrizioni a proprio carico, comprese quelle di cui non è fatta menzione nel certificato generale - art. 33 D.P.R. 313/2002 - Testo Unico sul Casellario.
La visura non ha valore di certificazione e non comporta il pagamento di alcun diritto.
Casellario Giudiziale
Responsabile: D.ssa Mara SARTORE
Orario: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9:00 alle 12:30 su prenotazione appuntamento - Giovedì pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30 accesso libero (max 15 persone - ULTIMO ACCESSO ORE 16:00)
Telefono: 0183-277416
Email: casellario.procura.imperia@giustizia.it
Pec: casellario.procura.imperia@giustiziacert.it
Ubicazione Ufficio
Sede: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia
Piano: 2° (Secondo)
Stanza: 259
Termini per il rilascio
Rilascio nello stesso giorno della richiesta
La visura delle iscrizioni del Casellario Giudiziale può essere effettuata compilando l'apposita domanda in carta libera, indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale -Ufficio Locale del Casellario Giudiziale; dovrà essere allegata la fotocopia del documento d'identità non scaduto del richiedente.
E' possibile prenotare un appuntamento presso l'ufficio Casellario Giudiziale al seguente link: PRENOTA UN APPUNTAMENTO.
La visura può essere prenotata online sul sito del Ministero della Giustizia al seguente link, seguendo il seguente percorso ma il rilascio avverrà comunque allo sportello previo appuntamento:
In caso di prenotazione l’utente dovrà portare allo sportello la stampa della ricevuta prenotazione.
La richiesta può essere consegnata da persona delegata dall'interessato; quest’ultimo dovrà comunque firmare personalmente l'istanza e l'atto di delega come previsto dai modelli predisposti ed allegare le fotocopie del documento di riconoscimento sia del delegante sia del delegato.
Per i minorenni, la domanda può essere presentata dal genitore esercente la patria potestà e, per gli interdetti, dal tutore che deve esibire il decreto di nomina.
La persona detenuta o inserita in una comunità terapeutica può inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato; in mancanza del documento dell'interessato la domanda dovrà essere presentata con le formalità indicate nella circolare 3/03 Cas lett. C.
I cittadini non appartenenti all'Unione Europea devono esibire il permesso di soggiorno non scaduto, con copia delle ricevute, qualora ne sia stato richiesto il rinnovo.
L'ufficio è esentato da ogni responsabilità per le false dichiarazioni rese dagli interessati o da terzi (art. 73 D.P.R. 445/2000).